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Lo Statuto dall'Associazione
CENTRO SOCIALE DI MUTUO SOCCORSO STATUTO TITOLO 1. Denominazione - Sede - Oggetto. ART. 1 L'Associazione denominata "A.C.R.A..- FAUSTO LAI", con sede in NURAMINIS Via Nazionale n 15, è un' Associazione di Mutuo Soccorso a scopo Ricreativo Culturale e di pubblica Assistenza, e comprende i paesi di Nuraminis, Samatzai e Serrenti. ART. 2 L'Associazione non ha fini di lucro e si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana e umana. ART. 3 L'Associazione si propone di: a) assistere gli anziani e trasportare malati, handicapati e feriti in genere; b) promuovere ed organizzare corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgare le norme di primo soccorso; c) partecipare a congressi, seminari, incontri in generale (nazionali e internazionali), nei quali si dibattono i problemi inerenti al primo soccorso e alla Pubblica Assistenza; d) promuovere ed organizzare tornei sportivi, gite, campeggi e manifestazioni culturali. ART. 4 L'Associazione svolge la sua attività territorio nazionale. ART. 5 Possono far parte dell'Associazione persone di ambo i sessi di accertata buona condotta morale e civile che abbiano compiuto il 18 anno di età. L'ammissione è decisa insindacabilmente dall'Assemblea dei soci. La qualifica di associato non è trasmissibile. ART. 6 I soci si dividono in: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari e Sostenitori; c) Soci Benemeriti. - Soci Fondatori: sono le persone intervenute all'Assemblea costitutiva e godono dell'elettorato attivo e passivo; - Soci Ordinari e Sostenitori: sono le persone, o Enti che aderiscono all'Associazione versando una contribuzione annua, il cui importo minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo. L'adesione ha effetto dopo la sua accettazione da parte dell'Assemblea dei soci. I soci Ordinari e Sostenitori godono dell'elettorato attivo e passivo. - Soci Benemeriti: sono persone o Enti ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all'Associazione con lasciti, donazioni o altre attività personali. I soci possono indirizzare al Consiglio Direttivo proposte o suggerimenti sui quali il Consiglio stesso è tenuto a pronunciarsi. La qualità di socio si perde: a) per dimissioni: b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di disciplina sulla base di accertata e motivata grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propria dell'Associazione. I soci che intendono prestare servizio in ambulanza, devono partecipare ai corsi di addestramento tecnico e di pronto soccorso che l'Associazione ritiene idonei. Il passaggio del socio a prestare servizio in ambulanza è, deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere preventivo del Direttore Sanitario sul possesso delle attitudini per i compiti da affidargli. ART. 7 I soci che prestano servizio in ambulanza vengono chiamati "MILITI" ed "AUSILIARI" e formano il corpo militi. La loro attività è disciplinata dal Regolamento che fa parte integrante del presente Statuto. TITOLO II° Rappresentanza legale. ART. 8 La rappresentanza legale compete al Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Costituente e che dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la facoltà di promuovere istanze giudiziarie e amministrative di ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori, sentito il parere preventivo del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha il controllo, la responsabilità e la gestione di tutta l'attività dell'Associazione entro i limiti della decisione dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo (del quale cura l'Esecuzione) e dell'oggetto dell'Associazione. Egli ha il potere di firmare polizze assicurative, acquistare e alienare, per conto dell'Associazione, mobili ed immobili ed anche parti di essi, apporre firme e contrarre obblighi in convenzione e contratti con Enti Pubblici e Privati. Poichè questi ultimi sono poteri di straordinaria amministrazione, egli deve chiedere la preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Per assicurare la continuità dell'attività dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nomina un Vice-Presidente, al quale, in caso di assenza e di impedimento del Presidente, sono attribuiti gli stessi poteri di quest'ultimo. La carica del Vice-Presidente ha la stessa durata di quella del Presidente. TITOLO III° Organi dell'Associazione. ART. 9 Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Segretario; d) il Consiglio di Disciplina; e) il Consiglio dei Sindaci Revisori dei Conti; f) il Cassiere. Le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. Non sono eleggibili negli Organi dell'Associazione coloro che, sotto qualsiasi forma, svolgono attività remunerate dall 'Associazione stessa. ASSEMBLEA DEI SOCI ART. 10 L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo hanno facoltà di invitare di volta in volta ai lavori dell'Assemblea anche non soci, la cui partecipazione sia ritenuta utile agli scopi dell'Associazione, perché espongano il loro pensiero e le loro eventuali iniziative di supporto alle iniziative dell'Associazione stessa. Gli invitati non hanno diritto di voto. ART. 11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e dal Vice-Presidente che dovranno controfirmare il verbale non appena il Segretario lo redigerà. ART. 12 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, impegnano tutti i soci. ART. 13 L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. ART. 14 Assemblea Ordinaria: a) è convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 30 aprile, stante la chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre; b) la convocazione è effettuata dal Presidente, tramite avviso scritto, rilasciato almeno 5 (cinque) giorni prima con indicazione precisa dell'ordine del giorno da trattare. c) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% dei soci più uno, in seconda convocazione, che può essere prefissata dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con voti espressi per alzata di mano o per scheda segreta, quando le deliberazioni riguardino persone. ART. 15 Compiti dell'Assemblea Ordinaria: a) approvare la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo su tutta l'attività dell'Associazione, dei suoi organi direttivi e dei componenti; b) deliberare sulla nuova gestione annuale; c) approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi; d) eleggere, alla scadenza dei rispettivi mandati, i nuovi componenti del consiglio Direttivo, i loro rispettivi incarichi, e il Responsabile del Corpo Volontari, secondo le modalità previste dal Regolamento; e) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote sociali; f) deliberare eventuali accordi di collaborazione con altre Associazioni, che possono rivestire e possedere i seguenti requisiti: - abbiano almeno 30 soci promotori, oppure 30 soci ordinari; - autonomia patrimoniale e amministrativa; - almeno un mezzo proprio; - il Direttore Sanitario; - sede propria riconosciuta dall'Assessorato Regionale competente; - statuto e relativo Regolamento che si ispirano ai principi del presente Statuto ed annesso Regolamento; g) deliberare, nell'ambito delle norme statuta- ne, su quanto ritiene utile per la vita dell 'Associazione. ART. 16 Assemblea Straordinaria a) è convocata dal Consiglio su sua decisione o richiesta da almeno un terzo degli associati; b) la convocazione è effettuata secondo le modalità di quella Ordinaria ed è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione, ed in seconda, qualunque sia il numero dei presenti; c) per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, la deliberazione deve essere presa con voto di almeno tre quarti degli associati; d) per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio in opere o a Enti di beneficenza, le deliberazioni devono essere prese con voto di almeno tre quarti degli associati; e) decide sull'ammissione di nuovi soci con voto di almeno la metà più uno dei presenti. CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 17 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da 9 (nove) membri. I Consiglieri sono rieleggibili e fra questi viene nominato un Responsabile del Servizio autoambulanza. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato con lettera almeno una settimana prima della data fissata. ART. 18 Il Consiglio Direttivo è organo deliberante, esecutivo e coordinatore dell'attività dell'Associazione, entro i limiti dell'oggetto Sociale ed in conformità ai deliberati dell'Assemblea. Esso è validamente costituito con la presenza del 50% più uno dei Consiglieri. - determina le modalità di esecuzione delle deliberazioni dell 'Assemblea; - esamina e decide sulle relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo, del Direttore Sanitario e del Responsabile del Corpo Volontari, e le eventuali proposte avanzate dai Consiglieri; - sostituisce per cooptazione i Consiglieri dimissionari o defunti; - nomina con la stessa durata del Consiglio Direttivo: a) il Vice-Presidente; b) il Direttore Sanitario; c) il Segretario; d) il Cassiere; - provvede al momento opportuno alla nomina della Commissione Elettorale; - conferisce ai singoli Consiglieri incarichi di lavoro nell'ambito delle attività dell' Associazione; - controlla tutta l'attività dei suoi Organi; - risponde direttamente all'Assemblea del proprio operato. ART. 19 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se decise a maggioranza dei presenti. ART. 20 IL SEGRETARIO Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che ha il compito di assistere il Presidente nelle sue funzioni. - redige tutti i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e dei Consigli di Disciplina e dei Sindaci Revisori dei Conti; - cura il protocollo e la corrispondenza; - collabora con il Cassiere nel mantenimento dei libri contabili e per redigere i Bilanci. ART. 21 CONSIGLIO DI DISCIPLINA Il Consiglio di Disciplina è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. ART. 22 CONSIGLIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI Il Consiglio dei Sindaci revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) supplenti. TITOLO IV° Esercizio Finanziario ART. 23 L' esercizio finanziario dell'Associazione inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalla sua dotazione iniziale; b) dalle rendite patrimoniali; c) da contributi e da donazioni di qualsiasi genere o da oblazioni e da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, purché accettati con delibera dal Consiglio. ART. 24 IL RESPONSABILE DEL CORPO DEI VOLONTARI Il Responsabile del Corpo dei Volontari entra in servizio all'atto dell'approvazione della sua carica da parte dell'Assemblea dell'Associazione. Le cariche sociali ed ogni altro Organo eletti dall'Assemblea dei soci resteranno in carica fino alle scadenze previste dal presente Statuto. ART. 25 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, che con le norme di gestione fa parte integrante dello stesso, soccorrono le norme del Codice Civile e le leggi emanate in materia. Associazione si estingue quando per recesso o altra causa viene a perdere la pluralità dei soci.
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